"Il più grande ostacolo alla conoscenza non è l'ignoranza, ma l'illusione della conoscenza."
Stephen Hawking
Bisogna essere mediocri per essere benvoluti da tutti.
Oscar Wilde

martedì 8 settembre 2020

Incentivi Rinnovabili Decreto FER 1

 

Incentivi Rinnovabili Decreto FER 1

Bandi 2020-2021


Incentivi Rinnovabili ai nastri di partenza: come da calendario, il quarto bando si aprirà il 30 settembre, per chiudersi il 30 ottobre includendo anche il contingente eventualmente non assegnato nella sessione precedente.

Il riferimento normativo è il Decreto FER 1 del 4 luglio 2019, su cui il Gestore dei Servizi Energetici GSE ha realizzato un portale web apposito che schematicamente ricorda ambito di applicazione, indicazione dei quattro gruppi in cui si suddividono gli impianti che hanno diritto agli incentivi, procedure di iscrizione ai registri e di partecipazione alle gare, potenza disponibile, calendario dei bandi fino al 2021.

Impianti ammessi

Innanzitutto, la suddivisione degli impianti in base a tipologia, fonte energetica rinnovabile e categoria di intervento:

  • Gruppo A:
    • impianti eolici on-shore di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento;
    • impianti fotovoltaici di nuova costruzione.
  • Gruppo A-2: impianti fotovoltaici di nuova costruzione, i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto.
  • Gruppo B:
    • impianti idroelettrici di nuova costruzione, integrale ricostruzione (esclusi gli impianti su acquedotto), riattivazione o potenziamento;
    • impianti a gas residuati dei processi di depurazione di nuova costruzione, riattivazione o potenziamento.
  • Gruppo C: impianti oggetto di rifacimento totale o parziale
    • eolici on-shore;
    • idroelettrici;
    • a gas residuati dei processi di depurazione.

Meccanismo

L’accesso agli incentivi prevede due modalità.

  • Iscrizione ai registri: per gli impianti di potenza superiore a 1 kW (20 kW per i fotovoltaici) e inferiore a 1 MW che appartengono ai Gruppi A, A-2, B e C. Attraverso i registri è assegnato il contingente di potenza disponibile sulla base di specifici criteri di priorità.
  • Partecipazione a procedure d’asta: impianti di potenza superiore o uguale a 1 MW che appartengono ai Gruppi A, B e C. Attraverso le aste è assegnato il contingente di potenza disponibile, in funzione del maggior ribasso offerto sul livello incentivate e, a pari ribasso, applicando ulteriori criteri di priorità.

Bandi

Le richieste di iscrizione, ai Registri e alle Aste, si presentano tramite il Portale FER-E, trasmettendo al GSE la documentazione richiesta. Sono previsti sette bandi, con le seguenti tempistiche:

In ciascuna delle sette procedure di Registro o Asta, vengono assegnati differenti contingenti di potenza, in funzione del gruppo di appartenenza degli impianti.

L’incentivo è riconosciuto all’energia elettrica prodotta netta immessa in rete dall’impianto, tre le definizioni di tariffa.

  • Tariffa di riferimento: determinata, in funzione della fonte e tipologia dell’impianto e della potenza, applicando le tariffe e le eventuali riduzioni previste dal D.M. 23/6/2016, per gli impianti non fotovoltaici iscritti in posizione utile nei Registri, che entrano in esercizio entro un anno dall’entrata in vigore del D.M. 04/07/2019 e che non hanno beneficiato di specifici criteri di priorità previsti da quest’ultimo. E le tariffe di cui all’Allegato 1 al D.M. 04/07/2019 per tutti gli altri impianti.
  • Tariffa offerta: calcolata applicando alla tariffa di riferimento le eventuali riduzioni richieste dal Soggetto Responsabile in fase di iscrizione ai Registri o alle Aste, al fine di beneficiare dei relativi criteri di priorità.
  • Tariffa spettante: calcolata applicando alla tariffa offerta le ulteriori riduzioni previste dal D.M. 04/07/2019 per gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie dei Registri e delle Aste e successivamente ammessi agli incentivi.

Incentivi

Due, infine, i meccanismi incentivanti:

  • Tariffa Onnicomprensiva (TO): costituita da una tariffa unica, corrispondente alla tariffa spettante, che remunera anche l’energia elettrica ritirata dal GSE;
  • Incentivo (I), calcolato come differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario dell’energia, poiché l’energia prodotta resta nella disponibilità dell’operatore.

Gli impianti di potenza fino a 250 kW possono scegliere una delle due modalità, con la possibilità di passare da una modalità all’altra non più di due volte nel corso dell’intero periodo di incentivazione. Gli impianti di potenza superiore a 250 kW possono invece accedere al solo Incentivo.

Gli incentivi pubblici alle fonti di energia rinnovabili in Italia sono erogati attraverso diversi meccanismi: Certificati Verdi (CV) e tariffa omnicomprensiva, Conto Energia, Conto termico, Contributi comunitari, nazionali e regionali.

Dal 2013 sono operativi gli incentivi FER-E (rinnovabili elettriche, escluso il fotovoltaico).

Il decreto FER 1 (del 4 luglio 2019, nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019) incentiva la produzione di energia elettrica prodotta da impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione.

Il regime di incentivazione è dunque differenziato per fonte rinnovabile, dimensione degli impianti, data di costruzione o allacciamento alla rete di distribuzione.

Impianti ammessi agli incentivi

Il Decreto Rinnovabili suddivide gli impianti incentivabili in 4 gruppi in base a tipologia, fonte e categoria di intervento:

Gruppo A: impianti eolici “on-shore” di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento; fotovoltaici di nuova costruzione.

Gruppo A-2: impianti fotovoltaici di nuova costruzione, i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto.

Gruppo B: impianti idroelettrici di nuova costruzione, integrale ricostruzione (esclusi gli impianti su acquedotto), riattivazione o potenziamento; impianti a gas residuati dei processi di depurazione di nuova costruzione, riattivazione o potenziamento.

Gruppo C: impianti oggetto di rifacimento totale o parziale eolici “on-shore”; idroelettrici; a gas residuati dei processi di depurazione.

Ricordiamo che, secondo il provvedimento Cip n. 6/92, sono considerati in Italia, impianti alimentati da fonti rinnovabili quelli che producono energia elettrica utilizzando il sole, il vento, l’acqua, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di biomasse.

Come accedere agli incentivi

In base alla potenza dell’impianto e al gruppo di appartenenza si procede con una delle seguenti modalità:

  • Iscrizione ai Registri: per impianti di potenza superiore a 1 kW (20 kW per i fotovoltaici) e inferiore a 1 MW che appartengono ai Gruppi A, A-2, B e C;
  • Partecipazione a Procedure d’Asta: per impianti di potenza superiore o uguale a 1 MW che appartengono ai Gruppi A, B e C.

Il GSE ha pubblicato i bandi per la procedura di iscrizione a Registri e Aste così come previsto dal decreto 4 luglio 2019 (Decreto Fer 1). Iscrizioni aperte dal 31 gennaio fino al primo marzo 2020. Si tratta del secondo bando sui sette complessivi previsti. Di seguito quelli ancora da venire.

Calendario futuri bandi

  • Terzo bando: dal 31 maggio al 30 giugno 2020
  • Quarto bando: dal 30 settembre al 30 ottobre 2020
  • Quinto bando: dal 31 gennaio 2021 al 2 marzo 2021
  • Sesto bando: dal 31 maggio al 30 giugno 2021
  • Settimo bando: dal 30 settembre al 30 ottobre 2021


mercoledì 22 luglio 2020

Idroelettrico

D.L. 14 DICEMBRE 2018 N.135: INCOSTITUZIONALE LA DESTINAZIONE DEL 60% DEI CANONI ALLE PROVINCE

Con sentenza n. 155 del 21 luglio, la Corte Costituzionale ha accolto un ricorso promosso dalla Regione Toscana dichiarando incostituzionale l'art. 11-quater del Decreto Legge n.135 del 14 dicembre 2018 poi convertito in Legge n.12 del 11 febbraio 2019, anche conosciuto come D.L. Semplificazioni.

La dichiarazione di incostituzionalità è rivolta allo specifico impianto normativo in cui si attribuiva alle province ed alle città metropolitane il canone derivante dalle concessioni idroelettriche di grande derivazione.
Avendo stabilito la diversa natura giuridica tra canone di derivazione e sovracanone BIM, la Suprema Corte, richiamando il terzo comma dell'art. 117 della Costituzione e le competenze concorrenti tra Stato e Regioni in materia di produzione e trasporto dell'energia, ha stabilito che allo Stato spetta solo la definizione dei principi generali alla base della materia, demandando alle regioni il solo compito di definire la specifica normativa di settore.
Preso atto che con l'adozione nel menzionato D.L. 14 dicembre 2018 n.135 lo scorso Governo aveva specificato la destinazione delle risorse attratte dai canoni demaniali, tale precetto si è rivelato essere in posizione di illegittimità costituzionale.

lunedì 29 giugno 2020

Ecobonus 110% verso lo slittamento

Dal primo luglio entra in vigore l’ecobonus al 100% previsto dal decreto Rilancio, ma mancano i provvedimenti attuativi delle Entrate, per cui i contribuenti al momento non possono utilizzare l’agevolazione fiscale. E non si escludono modifiche alla norma, che potrebbe essere estesa ad altre categorie di lavori nell’ambito della legge di conversione del decreto.
L’agevolazione è prevista dall’articolo 119 del decreto Rilancio: è una detrazione al 110% che si applica a determinate tipologie di lavori edilizi (elencati nella norma, come ad esempio l’isolamento termico e della facciata e la climatizzazione edifici), dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021.  Essendo il Dl Rilancio in vigore, da luglio si potrebbe dunque applicare l’agevolazione ma, nel concreto, mancano i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate.
La norma prevede infatti che le modalità attuative per  la detrazione o in alternativa per la lo sconto in fattura o cessione del credito (articolo 121 del decreto), siano stabilite da provvedimenti attuativi delle Entrate che, sempre in base al testo del decreto, dovevano già essere stati pubblicati (erano previsti entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, avvenuta il 19 maggio).
Secondo anticipazioni di stampa, tali documenti di prassi non arriveranno però prima della conversione in legge del decreto, in modo da recepire le novità introdotte dal Parlamento (ci sono decine di emendamenti già presentati). La data ultima per questo passaggio è il 18 luglio.
La legge di conversione è in questo momento in discussione alla commissione Bilancio della Camera, e in materia di ecobonus al 110% sono state presentate decine di emendamenti: proposte per allungare il periodo in cui si può utilizzare l’agevolazione, estensione a nuovi lavori, semplificazioni.
Attenzione: questo non significa che viene rinviata la data dalla quale si potranno applicare le detrazioni al 110%. A meno che non venga modificato il testo della legge su questo specifico punto (non ci sono proposte emendative anche in questo senso), l’Ecobonus resta applicabile alle spese sostenute dal primo luglio.
I provvedimenti attuativi sono però fondamentali per capire esattamente in che modo effettuare le procedure per il diritto all’agevolazione. In pratica, quindi, fino a quando non ci saranno tali circolari delle Entrate non ci sono le condizioni per applicare l’agevolazione.

venerdì 29 maggio 2020

Ecobonus 2020 al 110%, requisiti minimi

Ecobonus 2020 al 110%: requisiti minimi, APE, asseverazione tecnica, 

sanzioni al tecnico e decadenza del beneficio


Come, purtroppo, spesso accade in Italia, nella redazione di leggi e decreti si fa un continuo riferimento ad altre norme che rendono molto complicata la lettura dei provvedimenti. È il caso della fruizione del nuovo superbonus al 110% previsto dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) per gli interventi di miglioramento energetico (c.d. ecobonus).
In particolare, l'art. 119 del Decreto Rilancio prevede una serie di condizioni minime da rispettare, alcune delle quali sono oggetto di discussione di natura tecnica. In questo articolo proveremo ad entrare nel dettaglio di queste condizioni minime.

Ecobonus 2020: a quanto ammonta

Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico, il Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di portare in detrazione il 110% delle spese sostenute dall'1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Ecobonus 2020: interventi e tetti di spesa

In riferimento alla sola parte che riguarda l'efficientamento energetico, il Decreto Rilancio definisce dettagliatamente anche gli interventi che possono beneficiare del nuovo superbonus al 110%:
  • gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo - Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione - Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione - Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
  • tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari...), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei punti precedenti - Tetto di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo previsto dai limiti di spesa previsti per ciascun intervento.

Ecobonus 2020 al 110%: le condizioni da rispettare

Per quanto riguarda gli interventi di isolamento termico delle superfici opache è previsto che per i materiali isolanti utilizzati il rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.
Tutti gli interventi che accedono all'ecobonus del 110% devono:
  • rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;
  • assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Ecobonus 2020 al 110%: il rispetto dei requisiti minimi

Per quanto concerne il rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, questo comma aveva previsto l'emanazione di uno o più decreti e nelle more (e ad oggi siamo nelle more) l'applicazione:
  • del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007 recante "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della L. 27 dicembre 2006, n. 296";
  • del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 recante "Attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296".
L'art. 1 del DM 19 febbraio 2007 definisce:
  • gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti quelli che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all'allegato C del decreto stesso e per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008;
  • gli interventi sull'involucro di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, evidenziati nella tabella di cui all'allegato D al decreto stesso. Per interventi sull'involucro di edifici esistenti realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, si intendono gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008;
  • gli interventi di installazione di pannelli solari quelli per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
  • gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale quelli di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, nonché, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008.
L'art. 1 del DM 11 marzo 2008 prevede che per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, i medesimi generatori di calore alimentati da biomasse combustibili devono contestualmente rispettare le seguenti ulteriori condizioni:
  • avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI-EN 303-5;
  • rispettare i limiti di emissione di cui all’allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, ovvero i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti;
  • utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell’allegato X alla parte quinta del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche  e integrazioni;
  • sia garantito, per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E e F, che i valori della trasmittanza (U) delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, rispettino i limiti massimi riportati nella tabella 4.a di cui all’articolo 4, comma 4, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59;
  • i soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, dichiarano il rispetto dei predetti requisiti in sede di trasmissione all’Enea della documentazione prevista all’art. 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007 e successive modificazioni.

Ecobonus 2020 al 110%: cessione del credito e sconto in fattura

Aspetto molto importante, sul quale giocheranno un ruolo fondamentale le banche, riguarda la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
  • ad uno sconto in fattura fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • alla trasformazione della detrazione in credito di imposta con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto, sarà però necessaria la relazione di un tecnico abilitato che dovrà asseverare (ci auguriamo non tramite perizia giurata) il rispetto dei requisiti minimi suddetti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (una copia dell'asseverazione dovrà essere trasmessa esclusivamente per via telematica all'Enea e un decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio, dovrà stabilire le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative).

Ecobonus 2020 al 110% e asseverazione: le sanzioni per il tecnico

Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.
La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.

Ecobonus 110%: cosa fare?

Come spesso rispondiamo a chi ci pone domande sulle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia (bonus casa), riqualificazione energetica (ecobonus) e miglioramento sismico (sisma bonus), ribadiamo che l'unica vera soluzione è sempre quella di affidarsi ad un tecnico qualificato che, dopo avere effettuato un sopralluogo, possa consigliare il contribuente nella scelta migliore, con la redazione di un progetto (non di un progettino o di una firmetta, ma di un vero e proprio progetto, con la sua importanza ed i suoi costi) che contenga costi certi e simulazioni economiche. Una corretta fase progettuale (i cui costi sono comunque compresi nel superbonus del 110%) eviterà problematiche in fase esecutive e una diminuzione dei costi complessivi di realizzazione.

lunedì 25 maggio 2020

Incentivi Startup nel Decreto Rilancio

Contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati, agevolazioni fiscali (come il credito d’imposta per ricerca e sviluppo), nuovi benefici sia per investitori italiani sia gli stranieri che pensano di trasferirsi in Italia per sostenere l’ecosistema delle startup innovative: il decreto Rilancio contiene una serie di novità per rafforzare l’ecosistema delle nuove imprese che fanno innovazione, leva strategica in fase di ripresa dall’emergenza Coronavirus. Vediamo una panoramica.
Ci sono una serie di novità contenute nell’articolo 38 del dl. Innanzitutto, il termine di permanenza nella sezione speciale del registro imprese è prorogato di 12 mesi: quindi, la qualifica di startup innovativa (con tutte le agevolazioni del caso) vale per sei anni e non più cinque. Sono prorogati di 12 mesi anche tutti gli altri eventuali termini di decadenza per l’accesso a incentivi pubblici.
C’è poi una nuova detrazione fiscale al 50%, fino a un tetto di spesa di 100mila euro, per le persone fisiche che investono in startup innovative, direttamente oppure tramite organismi di investimento collettivo che si concentrano prevalentemente su questo segmento. L’investimento va mantenuto per almeno tre anni, in caso contrario si decade dal beneficio e si deve restituire quanto già utilizzato, con interessi legali.
Viene anche potenziata  l’agevolazione per favorire l’ingresso in Italia di imprenditori innovativi. Il visto per investitori, previsto dall’articolo 26 bis del dlgs 286/1998, viene concesso per investimenti in startup innovative pari ad almeno 250mila euro (prima ci volevo un minimo di 500mila euro). E si dimezza (a 500mila euro, dal precedente milione) l’investimento minimo previsto in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia che viene mantenuto per almeno due anni.

Ricerca e sviluppo

Il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo innovative, aggiornato dalla manovra 2020, è esteso alle spese per contratti di ricerca extra muros stipulati con startup innovative: l’agevolazione è al 12%, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare.

Finanziamenti

Previste risorse aggiuntive pari a 100 mln di euro per il finanziamento agevolato alle startup innovative. Di questi, 10 milioni sono contributi a fondo perduto per l’acquisizione di servizi di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative, con l’obiettivo di potenziare gli ecosistemai per l’innovazione.
Ci sono poi 200 mln di euro per il Fondo di sostegno al venture capital, destinati a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, l’erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso. E altri 200 mln del Fondo di garanzia PMI da destinare alle startup innovative.
Viene istituito un nuovo Fondo per il trasferimento tecnologico (articolo 42 del decreto) con una dotazione di 500 milioni di euro, per favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off con l’obiettivo di sostenere iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all’utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative. E’ previsto anche l’ingresso indiretto nel capitale di rischio e di debito del ministero dello Sviluppo economico. Viene creato uno specifico veicolo, attraverso l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile, chiamato “Fondazione Enea Tech“.
Infine, c’è un nuovo Fondo, «First Playable Fund», al quale sono destinati 4 milioni per il 2020, che riguarda esclusivamente il settore dei videogiochi. Finanziale fasi di concezione e pre-produzione dei videogames, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l’erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50% delle spese ammissibili, per un importo compreso da 10.000 a 200.000 euro per singolo prototipo. La legge fornisce una serie di dettagli sulle spese ammissibili, le imprese devono presentare domanda sulla base di procedure che saranno messe a punto da apposito decreto ministeriale.

Superbonus 110% : congruità spese, visto di conformità, APE prima e dopo

Riepilogo di cosa deve acquisire il contribuente per ottenere la detrazione fiscale o per poter optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura

Sappiamo benissimo chi può accedere al Superbonus 110% del DL Rilancio e anche quali interventi (di efficientamento energetico o miglioramento sismico) possono entrare negli sgravi, ma in questa breve guida ci focalizziamo sulla documentazione necessaria per provare i lavori e, quindi, poter fruire di Ecobonus o Sismabonus al 110%.

Il requisito fondamentale è il miglioramento energetico

Importantissimo: gli interventi di riqualificazione energetica dovranno rispettare i requisiti minimi previsti dal DM 26 giugno 2015 e assicurare, anche congiuntamente all’impianto fotovoltaico e al relativo sistema di accumulo, il miglioramento della prestazione dell’edificio di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) ante e post-interventorilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

La documentazione da presentare

Sono fondamentalmente tre i documenti da presentare per 'provare' i lavori:
  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Viene rilasciato da commercialisti, consulenti del lavoro e CAF. I dati relativi all'opzione scelta andranno comunicati in via telematica all'Agenzia delle Entrate secondo modalità che saranno definite successivamente;
  • interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus)asseverazione del rispetto dei requisiti energetici minimi (DM 26 giugno 2015) e della congruità delle spese effettuate per gli interventi agevolati, rilasciata da un tecnico abilitato e trasmessa all'Enea secondo modalità che saranno definite successivamente
  • interventi di miglioramento sismico (Sismabonus)asseverazione dell'efficacia dei lavori per la riduzione del rischio sismico e della congruità delle spese effettuate per gli interventi agevolati, rilasciata da professionisti tecnici specializzati (ingegneri strutturali, ecc).
Ricordiamo, per completezza, che:

  • le spese per ottenere attestazioni, asseverazioni e visto di conformità sono detraibili dalle tasse;
  • i tecnici responsabili delle attestazioni e asseverazioni dovranno stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile di 500 mila euro. Chi dovesse rilasciare attestazioni e asseverazioni infedeli rischierà sanzioni penali o pecuniarie da 2.000 a 15.000 euro.
Chi può beneficiare del Superbonus al 110% per lavori di efficientamento energetico o miglioramento sismico? E le seconde case?

Le risposte definitive dell'art.119 del Decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale sono le seguenti:
  • Superbonus al 110% per le prime e seconde case in condominio su interventi antisismici e di riqualificazione energetica;
  • Superbonus al 110% per le singole unità immobiliari (case) su interventi antisismici e di riqualificazione energetica effettuati da persone fisiche;
  • Superbonus al 110% per le seconde case unifamiliari su interventi antisismici ma non per quelli di riqualificazione energetica.

Gli altri Bonus edilizi ancora validi

I nuovi superbonus 110% si aggiungono a quelli vigenti per legge:
  • bonus ristrutturazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio;
  • bonus mobili ed elettrodomestici del 50% per arredare immobili ristrutturati;
  • bonus verde del 36% per realizzare aree verdi e giardini;
  • ecobonus dal 50% per le finestre, al 65% per pannelli solari termici e caldaie a condensazione al 75% per il cappotto su parti comuni per almeno il 25% della superficie dell’edificio;
  • sismabonus dal 50% all’85% per la messa in sicurezza antisismica degli edifici in zona sismica 1, 2 e 3;
  • bonus facciate del 90% per tinteggiatura, pulitura o rifacimento delle facciate, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020
L’art. 119 del Decreto Rilancio ha definito gli interventi, le condizioni di accesso, i beneficiari e le condizioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali potenziate al 110% (c.d. Superbonus) relative agli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) e miglioramento sismico (Sismabonus), oltre che per l'istallazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.

Vediamo quali sono gli interventi ammessi all’Ecobonus 110%, ovverosia lavori importanti di riqualificazione energetica degli edifici:
  • a) cappotto termico in condominio e in case singole: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda. Detrazione calcolata su un massimale di spesa di 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi - CAM (di cui al DM 11 ottobre 2017);
  • b) caldaie a condensazione, caldaie a pompa di calore, fotovoltaico, microcogenerazione, in condominio: interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anch’essi oggetto del superbonus 110%), o con impianti di microcogenerazione. Detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • c) caldaie a pompa di calore anche ibridi o geotermici, fotovoltaico, microcogenerazione, in case singole: interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione. Detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • d) fotovoltaico e colonnine auto elettriche al 110%, a patto che siano installati congiuntamente ad uno degli interventi principali di riqualificazione energetica (cappotto termico o caldaie a condensazione e a pompa di calore) o congiuntamente ad interventi di miglioramento sismico:
    • impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un massimo di spesa di 48.000 euro e comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale;
    • i sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni degli impianti solari fotovoltaici e comunque fino a 1.000 euro di spesa per ogni kWh di capacità di accumulo;
    • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
      La detrazione per gli impianti fotovoltaici e per i sistemi di accumulo spetta a condizione che l’energia non autoconsumata in sito venga ceduta al GSE e non è cumulabile con altri incentivi e agevolazioni,
  • e) altri interventi di efficientemente energetico già agevolati dall’Ecobonus ordinario, nei limiti di spesa già vigenti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali.